Semplificazione delle procedure catastali

Art. 13 — Rilascio delle certificazioni catastali

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a rilasciare le certificazioni catastali (certificati, estratti e copie di atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), sotto forma di riproduzione degli atti medesimi, con sistemi foto-eliografici o simili, ferma restando la dichiarazione di autenticita' sulle certificazioni. E' data facolta' a chi ne fa domanda all'atto della richiesta di rilascio, di ritirare le certificazioni catastali presso l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, anche nei casi nei quali e' diversamente previsto dalle norme vigenti. E' altresi' consentito ottenere le certificazioni catastali per posta, in plico raccomandato, ma in questo caso il richiedente e' tenuto ad effettuare un deposito preventivo sul conto corrente postale intestato all'Ufficio tecnico erariale per le spese occorrenti (imposta di bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali), salvo conguaglio. L'importo del deposito sara' stabilito nelle istruzioni ministeriali di cui all'articolo 16. Qualora il conguaglio comporti il rimborso allo Stato della differenza tra l'importo della specifica e quello anticipato, il richiedente e' tenuto ad effettuare il versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio che ha rilasciato la certificazione, entro 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata; in caso contrario, l'importo del conguaglio viene comunicato al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali e la conseguente esazione nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e' sostituito con quello riportato nella tabella annessa alla presente legge.

Testo vigente dal 20 ottobre 1969

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1969-10-01;679~art13 · fonte del testo