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Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentita l'autorita' comunale e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa. Tale periodo di chiusura, su richiesta del rivenditore interessato, potra' essere portato a trenta giorni.

Testo in vigore dal 23 agosto 1977 al 1 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;556~art19 · fonte su Normattiva