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Alla gestione dei servizi di mensa citati ai precedenti articoli 1 e 2 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' provvedere con concessione del servizio in appalto, o direttamente a mezzo incaricati, oppure con affidamento del servizio stesso alle sezioni del Dopolavoro ferroviario. Tra i servizi richiedenti prestazioni di opera personale che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' svolgere tramite incaricati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sono da considerare compresi anche quelli occorrenti per le mense di cui alla presente legge.

Testo in vigore dal 30 giugno 1973 al 29 luglio 1984

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