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((Alla gestione dei servizi di mensa citati ai precedenti articoli 1 e 2, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato puo' provvedere con concessione del servizio in appalto oppure con affidamento del servizio stesse alle sezioni del Dopolavoro ferroviario; in tale seconde caso e' ammesso il subaffidamento, previa autorizzazione dell'Azienda stessa. I soci del Dopolavoro ferroviario, in tutte le loro distinzioni, sono ammessi alle mense a finalita' aziendale-assistenziali mediante la corresponsione di un prezzo del pasto tipo che sia pari a quello praticato in tale tipo di mensa, maggiorato di un'aliquota che tenga conto degli oneri a carico dell'Azienda. I lavoratori convenzionati con l'Azienda per lo svolgimento di determinati servizi ferroviari sono ammessi alle mense a finalita' aziendali alle stesse condizioni del personale ferroviario)).
Testo in vigore dal 29 luglio 1984 al 22 dicembre 2008
