Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1956 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Fino a quando non sara' provveduto al riassetto organico dei servizi tecnici, nel quadro del nuovo ordinamento dell'esercito, il reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione e' effettuato, in deroga all'art. 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, con le norme contenute negli articoli che seguono.

Testo in vigore dal 22 agosto 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;917~art1 · fonte del testo