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Fino a quando non sara' provveduto al riassetto organico dei servizi tecnici, nel quadro del nuovo ordinamento dell'esercito, il reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione e' effettuato, in deroga all'art. 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, con le norme contenute negli articoli che seguono.
Testo in vigore dal 22 agosto 1956 al 9 ottobre 2010
