Provvedimento abrogato dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1956 al 9 ottobre 2010. 134 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nella prima applicazione della presente legge possono essere trasferiti, a domanda, nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che, pur avendo superato il corso superiore tecnico di artiglieria o quello della motorizzazione, non furono a suo tempo trasferiti in uno dei servizi stessi perche' non in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596. Il trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione per gli ufficiali di cui al comma precedente ha la decorrenza che avrebbe avuto se a suo tempo gli ufficiali medesimi si fossero trovati in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 16 del testo unico richiamato nel comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;917~art10 · fonte del testo