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Nella prima applicazione della presente legge possono essere trasferiti, a domanda, nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che, pur avendo superato il corso superiore tecnico di artiglieria o quello della motorizzazione, non furono a suo tempo trasferiti in uno dei servizi stessi perche' non in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596. Il trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione per gli ufficiali di cui al comma precedente ha la decorrenza che avrebbe avuto se a suo tempo gli ufficiali medesimi si fossero trovati in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 16 del testo unico richiamato nel comma precedente.
Testo in vigore dal 22 agosto 1956 al 9 ottobre 2010
