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Nella prima applicazione della presente legge possono essere trasferiti a domanda nel servizio tecnico di artiglieria o nei servizio tecnico della motorizzazione gli ufficiali che, ammessi col grado di capitano, a compiere, rispettivamente, il corso superiore tecnico di artiglieria, o di specializzazione elettronica, o superiore di specializzazione in ottica, o il prescritto periodo di aggregazione al servizio tecnico della motorizzazione, non abbiano potuto, a suo tempo, essere trasferiti nei rispettivi servizi tecnici, perche' promossi al grado di maggiore prima di aver compiuto uno dei predetti corsi o il periodo di aggregazione. Il trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria o in quello della motorizzazione per gli ufficiali di cui al comma precedente ha la decorrenza che avrebbe avuto se a suo tempo gli ufficiali non avessero rivestito il grado di maggiore.

Testo in vigore dal 22 agosto 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;917~art11 · fonte del testo