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I capitoli in servizio permanente del servizio tecnico di artiglieria sono tratti, per concorso, dai capitani in servizio permanente dell'Esercito, appartenenti alle armi, esclusa l'Arma del carabinieri, che abbiano superato, anche nel grado di tenente, il corso superiore tecnico di artiglieria, o il corso di specializzazione elettronica, o il corso superiore di specializzazione ottica. Al corso superiore tecnico di artiglieria, al corso di specializzazione elettronica e al corso superiore di specializzazione in ottica, sono ammessi, a domanda in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente muniti di laurea in ingegneria o in fisica, o in scienze matematiche, e in matematica e fisica o in chimica pura, o in chimica industriale. Sono altresi' ammessi a domanda e in base a graduatoria per titoli i capitani e i tenenti in servizio permanente, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi della Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione. I tenenti devono aver ultimato il periodo minimo di comando prescritto per il loro grado dalla legge di avanzamento. La graduatoria del concorso e' compilata in base ai risultati del corso superiore tecnico di artiglieria, del corso di specializzazione elettronica o del corso superiore di specializzazione in ottica.

Testo in vigore dal 22 agosto 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;917~art2 · fonte del testo