Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1956 al 9 ottobre 2010. 389 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Qualora il numero degli ufficiali in servizio permanente ammessi ad uno dei corsi previsti dal secondo comma dei precedenti articoli 2 e 3 risulti inferiore ai 4/5 dei posti messi a concorso, il Ministro per la difesa ha facolta' di indire, nel limite numerico dei posti rimasti vacanti, un concorso per titoli e per esami per l'ammissione al corso predetto di ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito appartenenti: alle armi, esclusa quella, dei carabinieri, se trattasi del corso superiore tecnico di artiglieria, del corso di specializzazione elettronica o del corso superiore di specializzazione in ottica; a dette armi e al servizio automobilistico se trattasi del corso superiore tecnico della motorizzazione Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma gli ufficiali devono: aver ultimato il servizio di prima nomina; essere in possesso di laurea in ingegneria o in fisica, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, o in chimica pura, o in chimica industriale; non aver superato il 30° anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso. Gli ufficiali vincitori del concorso sono nominati, dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, tenenti in servizio permanente nell'arma o servizio di appartenenza, anche in soprannumero ai relativi organici, e sono ammessi a frequentare il corso superiore tecnico di artiglieria o di specializzazione elettronica o superiore di specializzazione in ottica, ovvero quello superiore tecnico della motorizzazione. I tenenti che abbiano superato i corsi predetti vengono impiegati nei rispettivi servizi tecnici e permangono in tale posizione fino alla promozione al grado di capitano. Nei ruoli degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione sono lasciati vacanti un numero di posti dell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli corrispondente a quello dei tenenti impiegati nel rispettivo servizio. Ai fini dell'avanzamento ai grado di capitano non sono richiesti ai tenenti di cui al comma precedente i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti previsti dalla legge di avanzamento. Dalla data di promozione ai grado di capitano gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico. Gli ufficiali vincitori del concorso di cui al primo comma del presente articolo che non superino i corsi permangono, qualora non chiedano la cessazione dal servizio permanente, nei ruoli dell'arma o del servizio di appartenenza. Le eventuali eccedenze sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;917~art5 · fonte del testo