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Per gli ufficiali nominati sottotenenti in servizio permanente prima del 1948 non e' richiesto per il passaggio nei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione il requisito di aver compiuto i corsi della Scuola di applicazione previsto dagli articoli 2 e 3.

Testo in vigore dal 22 agosto 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;917~art8 · fonte del testo