Art. 11 — Dichiarazione di "Tipo approvato"
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 347. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 347. Gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di "tipo approvato", all'atto della loro sistemazione a bordo, sono sottoposti a verifica da parte dell'ente tecnico. Gli oggetti ed i materiali di "tipo approvato" devono essere contrassegnati, sotto la responsabilita' del fabbricante o del fornitore, con la marca di fabbrica e con l'indicazione "tipo approvato". Ove gli apparecchi, dispositivi o materiali portanti l'indicazione "tipo approvato" non corrispondano alle caratteristiche del prototipo, il responsabile, salvo il disposto dell'articolo 34, e' tenuto, in ogni caso, a sostituire gli apparecchi, i dispositivi o i materiali non corrispondenti al "tipo approvato". I precedenti commi non si applicano agli apparecchi radioelettrici di bordo, per i quali provvede il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma di leggi e regolamenti speciali. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 393)). Il Ministero della marina mercantile puo' altresi' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego a bordo di apparecchi, dispositivi e materiali dichiarati di "tipo approvato" dall'autorita' di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali, allorche' sia stato necessario sostituire, in porti esteri, apparecchi, dispositivi o materiali andati distrutti o danneggiati per cause di forza maggiore sopravvenute nel corso della navigazione. L'autorizzazione di cui ai due precedenti commi, qualora si riferisca ad apparecchiature radioelettriche, e' data dal Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo vigente dal 15 dicembre 1994
