Art. 11 — Dichiarazione di "Tipo approvato"
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Nel caso in cui, per determinati apparecchi, dispositivi o materiali, sia richiesta una dichiarazione di "tipo approvato" il Ministero della marina mercantile provvede al rilascio della medesima previ opportuni accertamenti tecnici. Per la dichiarazione di "tipo approvato" degli apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono alla difesa contro gli incendi deve essere richiesto anche il parere della Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno. Gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di "tipo approvato", all'atto della loro sistemazione a bordo, sono sottoposti a verifica da parte dell'ente tecnico. Gli oggetti ed i materiali di "tipo approvato" devono essere contrassegnati, sotto la responsabilita' del fabbricante o del fornitore, con la marca di fabbrica e con l'indicazione "tipo approvato". Ove gli apparecchi, dispositivi o materiali portanti l'indicazione "tipo approvato" non corrispondano alle caratteristiche del prototipo, il responsabile, salvo il disposto dell'articolo 34, e' tenuto, in ogni caso, a sostituire gli apparecchi, i dispositivi o i materiali non corrispondenti al "tipo approvato". I precedenti commi non si applicano agli apparecchi radioelettrici di bordo, per i quali provvede il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma di leggi e regolamenti speciali. Il Ministero della marina mercantile puo' autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di "tipo approvato" dall'autorita' di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali. Il Ministero della marina mercantile puo' altresi' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego a bordo di apparecchi, dispositivi e materiali dichiarati di "tipo approvato" dall'autorita' di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali, allorche' sia stato necessario sostituire, in porti esteri, apparecchi, dispositivi o materiali andati distrutti o danneggiati per cause di forza maggiore sopravvenute nel corso della navigazione. L'autorizzazione di cui ai due precedenti commi, qualora si riferisca ad apparecchiature radioelettriche, e' data dal Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo in vigore dal 5 luglio 1962 al 5 dicembre 1994
