Il Ministero della marina mercantile puo' esentare in tutto o in parte dall'applicazione delle norme concernenti la sicurezza della navigazione in viaggi internazionali le navi che in via eccezionale siano adibite ad un viaggio internazionale. Il Ministero della marina mercantile, nel concedere le esenzioni di cui al precedente comma, determina, caso per caso, sentito l'ente tecnico e gli organi tecnici competenti, le misure da adottare per garantire la sicurezza della nave e della vita umana.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art13 · fonte su Normattiva