L'assegnazione della linea di massimo carico, in relazione alle stagioni ed alle zone nelle quali la nave destinata a navigare, e' obbligatoria:

  • a)per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto ed in genere per le navi che non trasportano merci o passeggeri;
  • b)per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali;
  • c)per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art14 · fonte del testo