Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 14 — Obbligatorietà
L'assegnazione della linea di massimo carico, in relazione alle stagioni ed alle zone nelle quali la nave destinata a navigare, e' obbligatoria:
- a)per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto ed in genere per le navi che non trasportano merci o passeggeri;
- b)per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali;
- c)per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali.
Testo vigente dal 5 luglio 1962
