Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 15 — Casi di forza maggiore
La nave, che al momento di intraprendere il viaggio, non sia tenuta all'osservanza delle presenti norme, non dovra' sottostarvi se durante il viaggio sia costretta a dirottare per cattivo tempo o per altre cause di forza maggiore in zone o in porti al di fuori dei limiti consentiti.
Testo vigente dal 5 luglio 1962
