All'applicazione delle norme contemplate nei primi 4 capi della presente legge provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero della marina mercantile e all'estero, limitatamente alle norme contemplate nei primi due capi, le autorita' consolari. ((Per lo svolgimento di attivita' di supporto e consulenza ai compiti di autorita' marittima attribuiti all'autorita' consolare possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in qualita' di esperti, secondo le procedure e le modalita' previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'attivita' di supporto e consulenza e' svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione)).

Testo vigente dal 19 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art2 · fonte su Normattiva