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All'applicazione delle norme contemplate nei primi 4 capi della presente legge provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero della marina mercantile e all'estero, limitatamente alle norme contemplate nei primi due capi, le autorita' consolari.

Testo in vigore dal 5 luglio 1962 al 19 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art2 · fonte su Normattiva