Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 2 — Organi competenti
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All'applicazione delle norme contemplate nei primi 4 capi della presente legge provvedono gli organi centrali e periferici del Ministero della marina mercantile e all'estero, limitatamente alle norme contemplate nei primi due capi, le autorita' consolari.
Testo in vigore dal 5 luglio 1962 al 19 aprile 2025
