Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 35 — Emanazione dei regolamenti di esecuzione

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare:

  • a)i requisiti ai quali devono rispondere la navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione;
  • b)i requisiti al quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonche' le modalita' dell'imbarco o dello sbarco delle merci medesime;
  • c)i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto di passeggeri;
  • d)le modalita' per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art35 · fonte su Normattiva