Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 35 — Emanazione dei regolamenti di esecuzione
Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare:
- a)i requisiti ai quali devono rispondere la navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione;
- b)i requisiti al quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonche' le modalita' dell'imbarco o dello sbarco delle merci medesime;
- c)i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto di passeggeri;
- d)le modalita' per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli.
Testo vigente dal 5 luglio 1962
