Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 28 — Attribuzioni della Commissione di visita

La Commissione di visita provvede agli accertamenti necessari per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneita' per le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate. Al rilascio dei certificati provvede l'autorita' marittima sulla base dei verbali redatti dalla Commissione. La Commissione di visita accerta, altresi', l'idoneita' al trasporto dei passeggeri. Gli accertamenti relativi alle navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate sono effettuati nei modi previsti dai regolamenti di cui all'articolo 35.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art28 · fonte su Normattiva