Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1992 al 30 agosto 1993. Leggi il testo vigente →

[1]Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico:

[2]% ----

  • a)sigarette...........................57 b) sigari e sigaretti naturali..................24 c) sigari e sigaretti altri....................48 d) tabacco da fumo........................56 e) tabacco da masticare......................27 f) tabacco da fiuto........................27

[3]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 febbraio 1992, n. 81

1

La L. 5 febbraio 1992, n. 81 ha disposto che: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sono modificate nel modo seguente: a) sigarette 55,28 per cento; b) sigari e sigaretti naturali 22,28 per cento; c) sigari e sigaretti altri 46,28 per cento; d) tabacco da fumo 54,28 per cento; e) tabacco da masticare 25,28 per cento; f) tabacco da fiuto 25,28 per cento. Dal 1› gennaio 1993 le aliquote di cui al comma 2 sono modificate nel modo seguente: a) sigarette 54,78 per cento; b) sigari e sigaretti naturali 21,78 per cento; c) sigari e sigaretti altri 45,78 per cento; d) tabacco da fumo 53,78 per cento; e) tabacco da masticare 24,78 per cento; f) tabacco da fiuto 24,78 per cento."

Testo in vigore dal 15 febbraio 1992 al 30 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;76~art5 · fonte su Normattiva