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[1]Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico:
[2]% ----
- a)sigarette...........................57 b) sigari e sigaretti naturali..................24 c) sigari e sigaretti altri....................48 d) tabacco da fumo........................56 e) tabacco da masticare......................27 f) tabacco da fiuto........................27
[3]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 febbraio 1992, n. 81
1La L. 5 febbraio 1992, n. 81 ha disposto che: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sono modificate nel modo seguente: a) sigarette 55,28 per cento; b) sigari e sigaretti naturali 22,28 per cento; c) sigari e sigaretti altri 46,28 per cento; d) tabacco da fumo 54,28 per cento; e) tabacco da masticare 25,28 per cento; f) tabacco da fiuto 25,28 per cento. Dal 1› gennaio 1993 le aliquote di cui al comma 2 sono modificate nel modo seguente: a) sigarette 54,78 per cento; b) sigari e sigaretti naturali 21,78 per cento; c) sigari e sigaretti altri 45,78 per cento; d) tabacco da fumo 53,78 per cento; e) tabacco da masticare 24,78 per cento; f) tabacco da fiuto 24,78 per cento."
Testo in vigore dal 15 febbraio 1992 al 30 agosto 1993
