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[1]Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati sono stabilite le seguenti aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico:
[2]% ---- a) sigarette...........................57 b) sigari e sigaretti naturali..................24 c) sigari e sigaretti altri....................48 d) tabacco da fumo........................56 e) tabacco da masticare......................27 f) tabacco da fiuto........................27
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 febbraio 1992, n. 81
1La L. 5 febbraio 1992, n. 81 ha disposto che: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sono modificate nel modo seguente: a) sigarette 55,28 per cento; b) sigari e sigaretti naturali 22,28 per cento; c) sigari e sigaretti altri 46,28 per cento; d) tabacco da fumo 54,28 per cento; e) tabacco da masticare 25,28 per cento; f) tabacco da fiuto 25,28 per cento. Dal 1› gennaio 1993 le aliquote di cui al comma 2 sono modificate nel modo seguente: a) sigarette 54,78 per cento; b) sigari e sigaretti naturali 21,78 per cento; c) sigari e sigaretti altri 45,78 per cento; d) tabacco da fumo 53,78 per cento; e) tabacco da masticare 24,78 per cento; f) tabacco da fiuto 24,78 per cento."
D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
2Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto che: "Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue: a) sigarette 57 per cento; b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento; c) sigari e sigaretti altri 46 per cento; d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo 54 per cento; e) tabacco da masticare 24,78 per cento; f) tabacco da fiuto 24,78 per cento."
Testo in vigore dal 30 agosto 1993 al 3 marzo 1997
