Art. 20 — Sanzioni penali
Gli appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, che preordinano illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.
Testo vigente dal 13 agosto 2007
