La legge 24 ottobre 1977, n. 801, e' abrogata, salvo quanto previsto al comma 2. Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi. Il CESIS, il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 7, all'articolo 6, comma 10, all'articolo 7, comma 10, all'articolo 21, comma 1, e all'articolo 29, comma 3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente. In tutti gli atti aventi forza di legge l'espressione "SISMI" si intende riferita all'AISE, l'espressione "SISDE" si intende riferita all'AISI, l'espressione "CESIS" si intende riferita al DIS, l'espressione "CIIS" si intende riferita al CISR, i richiami al Comitato parlamentare di controllo devono intendersi riferiti al Comitato di cui all'articolo 30 della presente legge.

Testo vigente dal 13 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art44 · fonte su Normattiva