Art. 45 — Disposizioni transitorie
Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura e' integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. Anche in sede di prima applicazione, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente. A tale fine, nell'unita' previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 29 confluiscono gli stanziamenti gia' iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le norme di cui all'articolo 28 si applicano alle acquisizioni probatorie successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 13 agosto 2007
