Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda
Art. 13 — Devoluzione dei proventi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →
I proventi delle sanzioni previste negli articoli 1 e 10 sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare dell'ammenda; continuano ad applicarsi altresi', se previsti, gli stessi criteri di ripartizione attualmente vigenti. Nel caso previsto dall'articolo 7, terzo comma, i proventi spettano alle regioni.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981
