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I proventi delle sanzioni previste negli articoli 1 e 10 sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare dell'ammenda; continuano ad applicarsi altresi', se previsti, gli stessi criteri di ripartizione attualmente vigenti. Nel caso previsto dall'articolo 7, terzo comma, i proventi spettano alle regioni.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-24;706~art13 · fonte su Normattiva