Modifiche al sistema penale

Art. 29 — Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda. Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, e' devoluto allo Stato. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni. Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorita' competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante e' ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art29 · fonte su Normattiva