Art. 9 — Connessione - Prescrizione - Esecuzione forzata
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Alle violazioni indicate nell'articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981
