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Per onorare degnamente i militari italiani morti in conseguenza della grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920, le loro salme saranno conservate, in perpetuo, nei cimiteri e negli ossari. Al definitivo assetto delle tombe ed ai relativi servizi provvede un commissario per le onoranze ai Caduti in guerra, da nominarsi con decreto del Capo del Governo di concerto con il Ministro per la guerra. Al commissario e' affidato l'incarico di provvedere alla completa sistemazione dei cimiteri di guerra situati nel territorio di cui all'art. 5 nonche' di quelli esistenti all'estero contenenti salme di militari italiani.
Testo in vigore dal 15 luglio 1931 al 4 giugno 1935
