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Per onorare degnamente i militari italiani morti in conseguenza della grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920, le loro salme saranno conservate, in perpetuo, nei cimiteri e negli ossari. Al definitivo assetto delle tombe ed ai relativi servizi provvede un commissario per le onoranze ai Caduti in guerra, da nominarsi con decreto del Capo del Governo di concerto con il Ministro per la guerra. Al commissario e' affidato l'incarico di provvedere alla completa sistemazione dei cimiteri di guerra situati nel territorio di cui all'art. 5 nonche' di quelli esistenti all'estero contenenti salme di militari italiani.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il Regio D.L. 31 maggio 1935, n. 752, convertito, senza modificazioni, dalla L. 9 gennaio 1936, n. 132, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al commissario del Governo per le onoranze ai Caduti in guerra e' sostituito un commissario generale straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra nel Regno e all'estero".

Testo in vigore dal 4 giugno 1935 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 giugno 1935

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1931 al 4 giugno 1935.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 31 maggio 1935, n. 752, convertito, senza modificazioni, dalla L. 9 gennaio 1936, n. 132, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al commissario del Governo per le onoranze ai Caduti in guerra e' sostituito un commissario generale straordinario per la sistemazione di tutti i cimiteri di guerra nel Regno e all'estero".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-06-12;877~art1 · fonte del testo