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I contratti stipulati dall'Ufficio centrale per lavori e forniture varie relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nonche' quelli di locazione d'opera, saranno approvati e resi esecutivi dal commissario quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato. Al commissario medesimo e' consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'art. 8 del Regio decreto predetto.
Testo in vigore dal 15 luglio 1931 al 9 ottobre 2010
