Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1931 al 9 ottobre 2010. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I sepolcreti di guerra (cimiteri, reparti interi o annessi ai cimiteri, ossari) definitivamente sistemati, sono dati in consegna ai Comuni nel cui territorio si trovano, con obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo. A richiesta dei Comuni interessati e mediante convenzioni, da approvarsi dal Capo del Governo, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la guerra, su proposta dal commissario, sono fissate le somme da corrispondersi dallo Stato per il totale o parziale rimborso ai Comuni delle spese di manutenzione e di custodia dei cimiteri. Alla spesa relativa si provvede mediante annuali assegnazioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Dal contributo dello Stato sono esclusi i Comuni che gia' hanno assunto a loro carico le spese sopraindicate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-12;877~art11 · fonte del testo