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I sepolcreti di guerra (cimiteri, reparti interi o annessi ai cimiteri, ossari) definitivamente sistemati, sono dati in consegna ai Comuni nel cui territorio si trovano, con obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo. A richiesta dei Comuni interessati e mediante convenzioni, da approvarsi dal Capo del Governo, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la guerra, su proposta dal commissario, sono fissate le somme da corrispondersi dallo Stato per il totale o parziale rimborso ai Comuni delle spese di manutenzione e di custodia dei cimiteri. Alla spesa relativa si provvede mediante annuali assegnazioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Dal contributo dello Stato sono esclusi i Comuni che gia' hanno assunto a loro carico le spese sopraindicate.

Testo in vigore dal 15 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-12;877~art11 · fonte del testo