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Le sepolture militari esistenti nei cimiteri civili nel territorio anche non compreso nell'art. 5 della presente legge dovranno conservarsi in perpetuo a cura dei Comuni interessati. A richiesta dei Comuni stessi e mediante convenzioni da approvarsi dal Capo del Governo di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sono fissate le somme da corrispondersi dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture anzidette. L'importo di tale contributo sara' prelevato dalle assegnazioni di cui al precedente art. 11. Sono esclusi dal contributo stesso i Comuni i quali hanno gia' assunto a loro carico le spese sopra indicate.

Testo in vigore dal 15 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-06-12;877~art12 · fonte del testo