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Il commissario di cui all'art. 1 esercita le sue funzioni alla dipendenza diretta del Ministero della guerra, che ne stabilisce la sede, ed e' assistito da una Commissione consultiva, da nominarsi con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per la guerra, e composta: di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica; dell'Ordinario militare per l'Italia, il quale puo' farsi rappresentare da un suo delegato; di un esperto nelle belle arti, designato dal Ministero dell'educazione nazionale; di un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra; di un rappresentante della Societa' «Solferino e San Martino».

Testo in vigore dal 15 luglio 1931 al 4 giugno 1935

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-12;877~art2 · fonte del testo