Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1935 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Il commissario di cui all'art. 1 esercita le sue funzioni alla dipendenza diretta del Ministero della guerra, che ne stabilisce la sede, ed e' assistito da una Commissione consultiva, da nominarsi con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per la guerra, e composta: di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica; dell'Ordinario militare per l'Italia, il quale puo' farsi rappresentare da un suo delegato; di un esperto nelle belle arti, designato dal Ministero dell'educazione nazionale; di un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra; di un rappresentante della Societa' «Solferino e San Martino». 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 31 maggio 1935, n. 752, convertito, senza modificazioni, dalla L. 9 gennaio 1936, n. 132, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La Commissione consultiva per le onoranze ai Caduti in guerra e' soppressa".
Testo in vigore dal 4 giugno 1935 al 9 ottobre 2010
