Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1931 al 9 ottobre 2010. 60 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' in facolta' del commissario, sentita la Commissione consultiva, di abolire i cimiteri di guerra o reparti che, per la ubicazione, per ragioni tecniche o per altri motivi, non offrano la possibilita' di uno stabile assetto. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti in cimiteri viciniori o in appositi ossari, costruiti o da costruirsi in localita' opportunamente prescelte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-12;877~art6 · fonte del testo