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E' in facolta' del commissario, sentita la Commissione consultiva, di abolire i cimiteri di guerra o reparti che, per la ubicazione, per ragioni tecniche o per altri motivi, non offrano la possibilita' di uno stabile assetto. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti in cimiteri viciniori o in appositi ossari, costruiti o da costruirsi in localita' opportunamente prescelte.

Testo in vigore dal 15 luglio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-12;877~art6 · fonte del testo