Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Negli uffici la cui pianta organica comprende personale di dattilografia, il gettito dei diritti di copia di cui ai numeri 4, lettere a) e d) e 7, lettera a), della tabella indicata nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, e' a cura dei cancellieri capi, versato nel conto entrate eventuali del Tesoro ((detratte le somme eventualmente corrisposte ai dattilografi o amanuensi adibiti, a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al lavoro di copiatura risultante dal relativo registro i))). La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina dei vincitori del concorso che sara' indetto a norma dell'art. 2. Alla spesa, prevista in 864 milioni di lire, occorrente per l'attuazione della presente legge, si provvedera', per 504 milioni con il gettito dei diritti specificati nel primo comma e per 360 milioni mediante imputazione al capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1957-58.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958

[4]GRONCHI

[5]ZOLI - GONELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo in vigore dal 10 agosto 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1960

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1958 al 10 agosto 1960. 83 parole aggiunte in 5 capoversi.

… precedente, e' a cura dei cancellieri capi, versato nel conto entrate eventuali del Tesorotolto: . aggiunto: detratte le somme eventualmente corrisposte ai dattilografi o amanuensi adibiti, a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al lavoro di copiatura risultante dal relativo registro i). La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a partire dal primo …

aggiunto: La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

aggiunto: Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958

aggiunto: GRONCHI

aggiunto: ZOLI - GONELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;58~art6 · fonte del testo