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[1]Negli uffici la cui pianta organica comprende personale di dattilografia, il gettito dei diritti di copia di cui ai numeri 4, lettere a) e d) e 7, lettera a), della tabella indicata nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, e' a cura dei cancellieri capi, versato nel conto entrate eventuali del Tesoro ((detratte le somme eventualmente corrisposte ai dattilografi o amanuensi adibiti, a norma dell'art. 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al lavoro di copiatura risultante dal relativo registro i))). La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina dei vincitori del concorso che sara' indetto a norma dell'art. 2. Alla spesa, prevista in 864 milioni di lire, occorrente per l'attuazione della presente legge, si provvedera', per 504 milioni con il gettito dei diritti specificati nel primo comma e per 360 milioni mediante imputazione al capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1957-58.
[2]La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958
[4]GRONCHI
[5]ZOLI - GONELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo in vigore dal 10 agosto 1960 al 16 dicembre 2010
