Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Negli uffici giudiziari la cui pianta organica, non comprende personale di dattilografia, i cancellieri dirigenti sono autorizzati a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria, lire 30 a facciata per la prima copia e lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta, quale compenso per la formazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura di atti civili e penali anche se si tratti di copia da spedire gratuitamente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-20;58~art7 · fonte del testo