Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e' limitata al decimo dello stipendio annuo senza tenere conto dell'eventuale superamento del 30° anno di eta'.
Testo vigente dal 6 marzo 1974
