Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A garantire la puntualita' dei versamenti, sopra richiesta dell'Amministrazione del Tesoro e in conformita' alla legge 19 aprile 1872, n. 759, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti debitori dovranno rilasciare tante delegazioni annuali sulle sovrimposte o in deficienza di queste sovra altri cespiti, quante sono le rate nelle quali verra' ripartito il pagamento del debito prorogato ai termini dell'articolo 2 della presente legge.
[2]Le somme che, per qualsiasi titolo, nessuno escluso, fossero dovute dallo Stato all'Ente debitore, andranno a compensare, sino a capienza, la rata o le rate piu' prossime di debito, e a liberare, per un eguale ammontare, le corrispondenti delegazioni, a cominciare da quelle sui tributi locali.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
