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[1]I Prefetti vigileranno a che vengano iscritti, nei bilanci comunali e provinciali, i fondi occorrenti ai contributi contemplati dalla presente legge.
[2]In mancanza di tali iscrizioni, i Prefetti sospenderanno l'esecuzione delle deliberazioni con cui vennero approvati i bilanci, e richiameranno le Giunte provinciali amministrative a provvedere d'ufficio.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
