Al concorso di cui all'art. 3 possono prendere parte coloro che, alla data dell'8 settembre 1943, appartenevano ai ruoli della disciolta milizia portuaria in qualita' di ufficiale in servizio permanente effettivo, sottufficiale in carriera continuativa e sottufficiale, milite scelto e milite soggetto a ferma o rafferma. Nei confronti dei sottufficiali, militi scelti e militi della disciolta milizia portuaria gia' sottoposti a ferma o rafferma triennale od annuale con scadenza anteriore all'8 settembre 1943, ma posteriormente al 31 luglio stesso anno, i quali, a causa degli eventi bellici, non risultino raffermati all'8 settembre 1943, sara' presa in considerazione la data del 31 luglio 1943 ai fini della loro appartenenza a detta milizia speciale in qualita' di militari soggetti a ferma o rafferma ed ai soli effetti della presente legge.

Testo vigente dal 24 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;217~art4 · fonte del testo