Gli aspiranti possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta milizia portuaria. I concorrenti che non abbiano titolo o che non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione dei gradi corrispondenti a quelli come sopra ricoperti potranno, entro i limiti dei posti d'organico previsti nel precedente art. 3, essere inquadrati nei gradi per i quali siano riconosciuti idonei.

Testo vigente dal 24 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;217~art7 · fonte del testo