Il trattamento del personale delle tre navigazioni rimane regolato dalle norme per l'equo trattamento previsto dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, nonche' dai patti nazionali di lavoro relativi al personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata in regime di concessione.

Testo vigente dal 1 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-18;614~art7 · fonte del testo