Art. 11
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Le questioni relative alla eventuale inefficacia delle nomine e degli atti di carriera del personale previsto dalla presente legge, adottati posteriormente alla data dell'8 settembre 1943, sono attribuite alla competenza del Ministero dell'interno e, per il personale sanitario, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Al personale che, a giudizio del Ministero dell'interno e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, risulti licenziato per comprovati motivi politici o razziali durante il cessato regime, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla riammissione in servizio ed al riconoscimento dell'anzianita', ai fini degli aumenti periodici di stipendio o salario o della riliquidazione della pensione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010
