Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010. 132 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per il personale gia' collocato presso enti similari restano ferme le disposizioni previste dalla legge 19 maggio 1950, n. 319; gli enti suddetti sono, peraltro, esonerati dall'obbligo di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 2 della legge stessa. Ai fini dell'applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 319, il personale di cui al precedente art. 1, che alla, data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora collocato presso enti similari, e' considerato alle dipendenze dello Stato, che si sostituisce agli enti locali nelle facolta' e negli obblighi degli enti stessi previsti dalla legge suddetta. Il termine di sei mesi, previsto al primo comma dell'art. 4 di detta legge, decorre, per il personale di cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;957~art10 · fonte del testo