Art. 14
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli enti locali presso i quali, in applicazione della presente legge, sia stato sistemato in soprannumero personale gia' appartenente agli enti locali delle zone di confine non piu' facenti parte del territorio dello Stato potra' essere concesso, per un periodo non superiore ad un quinquennio, un contributo a carico dello Stato in misura non eccedente la meta' delle spese per gli assegni fissi e continuativi corrisposti al personale medesimo. La concessione del contributo suddetto sara' effettuata dal Ministro per l'interno, tenute presenti le condizioni finanziarie degli enti locali interessati e la situazione del relativo personale sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;957~art14 · fonte del testo