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Agli enti locali presso i quali, in applicazione della presente legge, sia stato sistemato in soprannumero personale gia' appartenente agli enti locali delle zone di confine non piu' facenti parte del territorio dello Stato potra' essere concesso, per un periodo non superiore ad un quinquennio, un contributo a carico dello Stato in misura non eccedente la meta' delle spese per gli assegni fissi e continuativi corrisposti al personale medesimo. La concessione del contributo suddetto sara' effettuata dal Ministro per l'interno, tenute presenti le condizioni finanziarie degli enti locali interessati e la situazione del relativo personale sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;957~art14 · fonte del testo